STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VENETO REAL
- Denominazione e sede
- Statuto
- Efficacia dello statuto e interpretazione dello statuto
- Finalità e Attivit
- Ammissione
- Diritti e doveri degli associati
- Perdita della qualifica di associato
- Volontario e attività di volontariato
- Responsabilità ed assicurazione dei volontari
- Personale retribuito
- Gli organi sociali
- L’assemblea
- Compiti dell’Assemblea
- Validità dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
- Organo di amministrazione
- Il Presidente
- Il Segretario dell’Organo di Amministrazione
- Organo di controllo
- Organo di Revisione legale dei conti
- Libri sociali
- Risorse economiche
- I beni
- Bilancio
- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
- Bilancio sociale
- Convenzioni
- Responsabilità dell’associazione
- Assicurazione dell’associazione
- Devoluzione del patrimonio
- Disposizioni finali
- Norma transitoria
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
«Associazione di Promozione Sociale Veneto Real» di seguito denominato semplicemente Associazione.
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale presso – via Sant’Antonio 28 Casoni – 36065 Mussolente (VI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie saranno disciplinati da apposito Regolamento.
ART. 2 – Statuto
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – Efficacia dello statuto e interpretazione dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 4 – Finalità e Attivit
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l’Associazione si propone di:
- diffondere la cultura e le tradizioni venete, intese sia come idee e pensiero, ma anche come arte, letteratura, musica e folklore;
- tenere viva la memoria storica della Serenissima Repubblica, sia sotto l’aspetto dei fatti storici che sotto il profilo culturale;
- sostenere economicamente o con attività di volontariato quelle persone che per qualsiasi motivo si trovano in una situazione di disagio, difficoltà o emergenza.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.lgs 117/17;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al D.lgs 117/17.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- organizzare le celebrazioni di date riguardanti fatti storici della Serenissima Repubblica e del Popolo Veneto; celebrare la figura di eroi, condottieri e soldati che meritano l’onore del ricordo nella storia veneta;
- coinvolgere la popolazione e le pubbliche amministrazioni locali nei festeggiamenti delle ricorrenze significative per la memoria collettiva dei veneti, con parate cerimoniali in divisa d’epoca, alzabandiera, picchetti d’onore presso i luoghi storici della Serenissima Repubblica, promuovendone il recupero e la rivalutazione;
- promuovere la realizzazione di opere di restauro delle fortificazioni ed altre opere di ingegneria appartenute alle milizie venete ovvero all’armata storica della Serenissima Repubblica;
- promuovere la pratica del tiro a segno con particolare attenzione al tiro ad avancarica diffondendone la pratica. Per fare ciò potranno essere organizzate gare, e giochi oppure potrà essere promossa la partecipazione alle ricostruzioni storiche organizzate da compagnie di tiro di altre nazioni;
- studiare la vessillologia, l’uniformologia e le antiche arti militari e marinaresche, soprattutto per quanto riguarda l’esercito e la marina veneziani; studiare scritti periodici, manifesti, almanacchi; erogare borse di studio, per ricercare la verità storica ed investigare sugli avvenimenti per allestirne una lettura critica e definitiva, illustrandola con la ricostruzione anche sperimentale;
- organizzare conferenze pubbliche, mostre di interesse didattico e informativo;
- mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per aiutare le persone in difficoltà attraverso lo svolgimento di attività utili alla vita quotidiana (es. piccole riparazioni presso case di anziani soli / sostegno concreto alle persone nelle situazioni di emergenza);
- erogare a persone che si trovano in difficoltà economica, piccole somme di denaro utili a far fronte a bisogni di prima necessità.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
ART. 5 – Ammissione
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.
La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
ART. 6 – Diritti e doveri degli associati
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo di amministrazione.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7 – Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo di amministrazione. La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.
Il socio che si rende inadempiente agli obblighi di versamento della quota associativa, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione deve essere motivata e comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati. L’esclusione viene ratificata dall’assemblea.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può appellarsi all’assemblea dei soci; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea stessa. L’Assemblea delibererà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione
ART. 8 – Volontario e attività di volontariato
L’Associazione per il perseguimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9 – Responsabilità ed assicurazione dei volontari
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017
ART. 10 – Personale retribuito
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 11 – Gli organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo, eletto nei casi previsti dalla Legge.
- Organo di revisione, eletto nei casi previsti dalla Legge.
Le cariche sono assolte e assunte a titolo gratuito, fatta eccezione per gli organi di controllo e revisione.
ART. 12 – L’assemblea
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.
La rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell’organo di amministrazione, ai componenti dell’organo di controllo o ai dipendenti dell’Associazione. Si applicano i commi IV e V dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
E’ ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Tale modalità di intervento è disciplinata da apposito regolamento.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 13 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull’ammissione degli aspiranti soci e sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 14 – Validità dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 15 – Organo di amministrazione
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero dispari di componenti, compreso fra 3 e 7, eletti dall’assemblea dei soci tra i suoi componenti.
Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.
Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione. Oltre al presidente vengono nominati il vicepresidente e il segretario.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora fosse composto da soli tre componenti, esso è validamente costituito alla presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- stabilisce l’importo della quota associativa;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
- delibera in merito all’ammissione e l’esclusione degli associati,
- individua nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l’iscrizione al RUNTS.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci utile.
Il venir meno della maggioranza dei membri dell’Organo di Amministrazione, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri dell’Organo rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Organo di Amministrazione.
ART. 16 – Il Presidente
Il presidente è eletto dall’assemblea, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 – Il Segretario dell’Organo di Amministrazione
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e l’Organo di Amministrazione nell’espletamento delle proprie attività, in particolare nella tenuta e nella custodia dei libri sociali e dei registri obbligatori per legge.
ART. 18 – Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19 – Organo di Revisione legale dei conti
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 20 – Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione.
ART. 21 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 22 – I beni
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 23 – Bilancio
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex legge previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione almeno nei 15 giorni prima che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.
ART. 24 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 25 – Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 26 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 27 – Responsabilità dell’associazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 28 – Assicurazione dell’associazione
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 29 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c. 1 del D.Lgs. 117/2017 a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 30 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 31 – Norma transitoria
- Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
- A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Venezia, lì 14 dicembre 2021
I costituenti:
- Giulio Siroli,
- Marco Rigon
- Flavio Corazza
- Roberto Berton
- Alessandro Baggio
- Claudia Bortot
- Davide Basso
- Christian Battistel
- Alvaro Mascetti
- Fabiano Parolin
- Gabriele Riondato
- Maurizio Martini